PERCHÉ È FONDAMENTALE L'APPLICAZIONE DELLE PENE ALTERNATIVE
PRISON CHRONICLES / 2011 N.9
PB
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Cari lettori è inutile che mi dilunghi in discorsi infiniti e inutili su cosa è ormai diventata in Italia l’applicazione delle pene alternative, anche perché la situazione non cambia, rimane sempre la stessa. Sta di fatto che attualmente i posti “regolari” disponibili nelle 216 carceri Italiane sono 42.000 a fronte di una presenza effettiva di oltre 70.000 detenuti. Ricordo che la presa in giro dell’indulto del 2006 (revocabile fino al luglio 2011) venne fatta perché eravamo oltre 67.000. Sono stati fatti vari tentativi da parte dei legislatori per sfoltire il sovraffollamento, ma, tra indultini falliti (2003) e “leggi svuota carceri” (2010: il detenuto può scontare il suo ultimo anno ai domiciliari…) non hanno fatto altro che peggiorare la situazione. Non parliamo poi della cosiddetta “ex Cirielli”, la ciliegina sulla torta, che ha “distrutto” i recidivi (compresi i ladri di galline, di biciclette o di patatine al supermercato…) ed ha favorito i “colletti bianchi”mandando in prescrizione migliaia di processi per gli incensurati. Ciò ha anche fatto perdere milioni di euro allo stato perché “l’effetto” di questa legge dimezza i tempi per gli incensurati e li allunga per i recidivi creando il cosiddetto “doppio binario”. Ma il vero record è stato superato con la legge sui “clandestini”che sono in carcere senza neanche sapere il perché e con l’applicazione del 4 bis o.p. applicato a persone che diventano pericolose tutto ad un tratto per il solo motivo di non avere documenti. Detto questo, tutti i problemi di sovraffollamento sarebbero risolvibili in 2 secondi a partire da ora, senza indulti ed amnistie: basterebbe solo applicare le leggi sulle pene alternative. Sono già scritte da anni, ma, non si sa perché, non vengono mai applicate in maniera adeguata. La legge 26 luglio 1975, n.354 o.p. prevede che il trattamento penitenziario debba essere conforme ad umanità e debba assicurare il rispetto della dignità della persona. Inoltre, cosa più importante, è previsto il reinserimento del detenuto nel tessuto sociale, famigliare e lavorativo. Se, come sarebbe giusto, tutti applicassero le norme vigenti, vi sarebbe una notevole riduzione della recidiva. Stime ed analisi dicono che chi finisce la pena in misura alternativa è recidivo solo al 13% , mentre chi esce dal carcere senza aver avuto neanche una possibilità di beneficio è recidivo al 86%. Le misure alternative sono una grande possibilità per il detenuto che in carcere regredisce solamente e farebbero risparmiare molti milioni di Euro allo stato. Ricordo che il mantenimento del detenuto costa intorno ai 200 euro al giorno. Per questioni di rispetto, apro anche una piccola parentesi per gli Operatori Penitenziari che sono costretti a fare dei turni massacranti e straordinari di tutti i tipi perché sono in carenza di organico. A Monza, come in altri carceri, ho visto sezioni intere con 3 detenuti per ogni cella, in meno di 3 mq a persona, con il terzo per terra con il materasso, senza branda. Persone che hanno sulle spalle anche 18 anni da scontare per essere state condannate in base all’art. 74 (dpr 309/90), magari senza importanti prove. Tra loro ogni tipo di soggetto umano: dal muratore alcolizzato al puttaniere fallito a quello che ha 5 anni da scontare per essere stato condannato per tratta di clandestini (art. 416 c.p) o per essere stato trovato in auto con 4 disperati, a chi ancora ha 7 anni sulle spalle per aver tentato di rapinare una farmacia per 150 euro. Tutti reati naturalmente soggetti al 4 bis o.p.!! che prevede il divieto di concessione dei benefici e l’accertamento della pericolosità sociale. Se questo fa sì che l’opinione pubblica sia contenta e rasserenata per la certezza della pena, non vi è alcun problema, tra il 4 bis e la recidiva un detenuto esce a fine pena. Il 4 bis è un’ulteriore “giro di chiave”per migliaia di detenuti ignari di cosa li aspetta, è un ingiustizia che trasforma una persona normale in un soggetto pericoloso ”sulla carta”, alienandolo dalla società. Purtroppo anche alcuni Avvocati non sono preparati sulla ”scissione del cumulo” e non fanno mai presente che per primo si sconta il reato più grave e poi i “satelliti” o i cosiddetti “non ostativi”. Il primo Tribunale di Sorveglianza ad applicare il 4 bis è stato il Tribunale di Sorveglianza di Nola(NA) che ha cumulato tutti i reati in un “unica pena sporcata dal 4 bis”. Questo è uno degli articoli che dovrebbero essere aboliti o riformati solo per coloro i quali si macchiano dei reati più gravi come pedofilia, riduzione in schiavitù, ecc… Nello stesso momento il “binario” si sdoppia e il disperato che trasporta o fa uso di una bustina per portare a casa 100 euro (recidivo perché 5 mesi fa ubriaco ha tirato una sberla al vicino di casa) ha i tempi di prescrizione pari al doppio. In affidamento in prova quindi (se verrà condannato in tempo) troveremo l’incensurato a casa sua che lavora nella sua azienda con il portafogli “in scarsella” pieno e in galera vedremo i “recidivi” i “pericolosi” chiedere per lettera alla madre, alle case popolari e alla moglie ospite da amici in quanto senza appartamento, l’invio di un vaglia di 50 euro per acquistare il caffè e lo shampoo. Il messaggio di questo scritto è la richiesta non solo di riforme ma di attuazione delle norme vigenti. Le pene alternative sono già legge scritta da anni. Sotto i 3 anni di residuo pena è previsto l’affidamento in prova(art 47.o.p.),a metà pena si possono richiedere i famosi permessi e la semilibertà,inoltre per chi ha problemi con la tossicodipendenza è previsto l’affidamento in casi particolari(art.94 dpr 309/90) sotto ai 6 anni per reati comuni e sotto ai 4 per i condannati previsti dai delitti del 4 bis. Purtroppo chi ha applicato il 4 bis può accedere ai cosiddetti benefici solo a due terzi della pena e se per caso è recidivo (99 comma 4 c.p.), solo ai tre quarti. Ad esempio chi ha 8 anni da scontare può accedere dopo averne scontati 6. Ma nessuno è mai ammesso ai benefici nei termini stabiliti, termini, ricordo, che sono legge scritta da parecchi anni. Posso capire per chi sbaglia e una volta ammesso alle pene alternative sgarra violando le prescrizioni, ma perché non danno mai quello che ci spetta nei termini? Perché non ci mettono alla prova? Perché inoltre con la ex Cirielli il detenuto recidivo che patteggia, che è ai domiciliari o che è libero deve tornare dentro per poi richiedere i benefici al Tribunale di Sorveglianza aspettando mesi “dentro” la risposta? Magari, come spesso accade, tra il tempo in cui commette il reato e l’esecuzione penale il detenuto ha aperto un’attività, si è sposato e ha avuto dei figli che hanno ormai 4 o 6 anni e per effetto dell’art.656 comma 9 si ritrovano la pattuglia delle forze dell’ordine con l’ordine di traduzione in carcere. (Magari sotto casa rientrando mano nella mano con i bambini). Esternato il nostro pensiero e tornando al titolo di questo nostro scritto e cioè all’Applicazione delle pene alternative e il 4 bis, vorrei sapere come mai nessuno fa mai qualcosa per farle rispettare e come mai “chi di dovere” si perde in emendamenti e ddl inutili per la popolazione detenuta e non capisce seriamente in che “totale fallimento” sia la giustizia in Italia. Spero che questo triste grido d’allarme sia letto da qualcuno che voglia e possa cambiare le cose a favore dei detenuti, ricordando che ogni detenuto è un essere umano ed è circondato dai suoi famigliari
RORHOF