RORHOF Soc. Coop. Soc.
STATUTO (ITA)
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ART. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE
É costituita con sede nel Comune di Bolzano (BZ) la società cooperativa a mutualità prevalente denominata “Rorhof – società cooperativa sociale”.
La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all’estero, nei modi e termini di legge.
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi statali e provinciali in materia di edilizia economica e popolare, nonché le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.
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ART. 2 - DURATA E ADESIONE
La durata della società cooperativa decorre dalla sua legale costituzione fino al 31.12.2050 e potrà essere prorogata ovvero anticipatamente sciolta con deliberazione dell’assemblea dei soci.
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ART. 3 - SCOPO
La cooperativa agisce secondo i principi della solidarietà e intende sviluppare l'integrazione, l'assistenza, la consulenza, il sostegno per le persone con disabilità, i giovani, gli studenti, i neoprofessionisti, i gruppi emarginati, le minoranze socioculturali e il loro ambiente sociale con l'obiettivo di migliorare le loro capacità professionali, culturali, artistiche, sociali, psicologiche e personali, secondo l'articolo 3, comma 2, lettera a) del RG 24/88 e successive modificazioni, mediante l'erogazione di servizi nel settore sociale, socio-sanitario ed educativo, nonché in ambito culturale di interesse sociale con finalità educative (società cooperativa sociale tipo a).
La cooperativa intende costituire una comune struttura d’impresa al fine di offrire consulenza, supporto, formazione e prestazioni a cittadini, istituzioni, imprese private ed enti culturali, enti accademici, organizzazioni, comuni, uffici provinciali, comitati, gruppi e iniziative attraverso attività di formazione, ricerca, metodi partecipativi, progettazione e gestione di attività culturali, processi democratici, di apertura e di inclusione, digitali e/o analogici.
La cooperativa si pone l'obiettivo di contribuire alla creazione di una società equa e solidale attraverso meccanismi di:
In questo senso la cooperativa opera secondo i principi della solidarietà e intende promuovere procedure e meccanismi idonei a favorire un contesto di apprendimento sociale e lavorativo per i giovani e/o i professionisti attivi nel settore dell’arte, persone con disabilità, gruppi sociali disagiati e/o svantaggiati nonché minoranze linguistiche, religiose, culturali ed etniche di qualsivoglia natura.
Un ulteriore obiettivo della cooperativa consiste nell’attivazione di iniziative e percorsi diretti a sensibilizzare rispetto alla sostenibilità e/o all’ecologia, creando risorse occupazionali per bambini, ragazzi, adulti e anziani, innovative e sostenibili sul piano sociale, economico, culturale e ambientale, autogestite e dialoganti con il territorio, in particolare, coinvolgendo tutti i soggetti presenti nei processi decisionali riguardanti lo sviluppo della dimensione locale, ma in costante dialogo nonché rivolti ad un pubblico e ad un circuito internazionali.
Inoltre, la cooperativa si occuperà di formazione, in particolare, attraverso l’attiva di collaborazione con istituti scolastici pubblici e/o privati, enti locali, nazionali e/o internazionali votati allo sviluppo della cultura, degli interessi bibliofili, biblioteconomici, archivistici, collezionistici, artistici, museali, espositivi, curatoriali, editoriali, accademici, medici, psichiatrici, pedagogici, geriatrici, detentivi, agroalimentari, commerciali, culinari, manifatturieri, artigianali, palliativi, riabilitativi e direttamente coinvolti con attività affini alle cosiddette categorie protette.
L'obiettivo cooperativo viene raggiunto a livello comunale, regionale, nazionale e internazionale, in particolar modo attraverso la realizzazione e la partecipazione a progetti di educazione e iniziative varie di interesse culturale nel settore del tempo libero, dell'istruzione e del sociale, attraverso e a favore di persone di tutte le fasce di età, con tutti i tipi di abilità fisiche e/o cognitive, senza alcun discrimine di età, identificazione identitaria, religione e/o condizioni socioeconomiche.
La cooperativa persegue i propri obiettivi sociali, attingendo a proprie risorse, al volontariato, agli utenti dei servizi e degli enti con fini di solidarietà sociale e intende implementare l'autogestione responsabile della cooperativa in maniera autonoma e indipendente. Inoltre, la cooperativa si pone l’obiettivo di offrire, nell’ambito delle proprie attività, servizi non economici di interesse generale.
Lo scopo che i soci della cooperativa intendono perseguire è quello di gestire in forma associata le attività di cui all’articolo 4 del presente statuto sociale al fine di ottenere le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.
La cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.
Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali come disposto dalla legge del 3.4.2001 n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.
Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi dell’articolo 6 della legge del 3.4.2001, n. 142.
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ART. 4 - OGETTO SOCIALE
Per realizzare lo scopo mutualistico, definito nell’articolo 3, comma 1 (attività di tipo a) del presente statuto, la cooperativa intende svolgere le seguenti attività, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
La cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali e culturali nel rispetto delle vigenti norme di legge. Potrà assumere partecipazioni in altre imprese, consorzi ed associazioni, a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all’attività sociale. La cooperativa si propone, inoltre, di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale. In particolare, la cooperativa potrà stipulare contratti per la partecipazione a gruppi cooperativi paritetici, ai sensi dell’art. 2545 – septies c.c., con la preventiva autorizzazione da parte dell’assemblea.
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ART. 5 – NUMERO E REQUISITI SOCI
Il numero dei soci è illimitato e variabile, ma non può essere inferiore a quello stabilito dalla legge.
Possono assumere la qualifica di soci coloro che sono in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.
Possono far parte della cooperativa soci volontari, soci lavoratori e soci sovventori. In particolare:
I voti attribuiti ai soci sovventori non devono in ogni caso superare un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.
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ART. 6 – PROCEDURA DI AMMISSIONE DI NUOVI SOCI
Chi intende essere ammesso come socio deve presentare all’organo amministrativo domanda scritta, con prova di ricevimento nella quale siano riportati, se persona fisica:
L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni, delibera entro sessanta giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale.
In tal caso, la delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci dopo che il nuovo socio abbia effettuato il versamento del capitale secondo le modalità e nei termini definiti dalla delibera di ammissione.
In caso di rigetto della domanda di ammissione, gli amministratori devono motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.
Nel caso di deliberazione difforme da quella del consiglio di amministrazione, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.
L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.
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ART. 7 – DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI
Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, il socio, all'atto dell'ammissione alla società, è tenuto:
a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall’organo amministrativo, del capitale sottoscritto;
b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni validamente adottate dagli organi sociali;
c) a contribuire al conseguimento dello scopo mutualistico ed alla realizzazione dell'oggetto sociale attraverso apporti finanziari, con le modalità previste dai regolamenti approvati dall'assemblea;
d) a rispettare puntualmente gli impegni assunti con gli atti contrattuali che disciplinano i rapporti in corso con la società;
e) a non svolgere azione alcuna che possa comunque essere in contrasto o pregiudizievole agli interessi della società.
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ART. 8 – PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO
La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.
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ART. 9 – RECESSO
Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:
a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
c) in presenza di inadempimento di non scarsa importanza da parte della cooperativa.
Il recesso non può essere parziale.
La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata o pec alla cooperativa.
Spetta all’organo amministrativo constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso.
Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure di cui al successivo articolo 34.
Il recesso diventa efficace con riguardo al rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.
Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e società, il recesso ha effetto con la chiusura dell’esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell’esercizio successivo. Tuttavia, l’Organo amministrativo potrà, su richiesta dell’interessato, far decorrere l’effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.
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ART. 10 – ESCLUSIONE
L’esclusione è deliberata dall’organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:
La delibera di esclusione è comunicata al socio, per raccomandata con avviso di ricevimento, dal Presidente, che ne cura l'annotazione nel libro dei soci, dalla cui data la esclusione ha effetto.
Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure di cui all’articolo 34.
ART. 11 – DELIBERE, PROVVEDIMENTI E CONTROVERSIE IN MATERIA DI RECESSO ED ESCLUSIONE
Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall’Organo amministrativo su tali materie sono demandate alla procedura di cui all’articolo 34 del presente statuto.
I soci che intendessero reclamare contro i menzionati provvedimenti dell'organo amministrativo dovranno promuovere la procedura arbitrale con atto comunicato a mezzo raccomandata alla cooperativa, a pena di decadenza, entro 60 gg. dalla ricevuta comunicazione dei provvedimenti stessi.
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ART. 12 – LIQUIDAZIONE
I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato.
La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell’art. 2545-quinquies, comma 3 del codice civile e comunque nei limiti di legge in materia di cooperative a mutualità prevalente.
Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.
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ART. 13 – MORTE DEL SOCIO
In caso di morte, gli eredi del socio defunto hanno diritto di subentrare nella qualità di socio, a condizione che posseggano i requisiti previsti per l’ammissione; l’accertamento di tali requisiti è effettuato con delibera dell’organo amministrativo. Alternativamente spetta agli eredi il rimborso della quota effettivamente versata ed eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo.
Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.
Nell’ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla società.
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ART. 14 – PRESCRIZIONE DEI DIRITTI, LIMITAZIONI AL RIMBORSO E REPONSABILITA' DEI SOCI CHE HANNO CESSATO DI FAR PARTE DELLA SOCIETA'
I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto dovranno richiedere il rimborso delle quote loro spettanti entro cinque anni e sei mesi dalla data di approvazione del bilancio dell’esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.
Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell’organo amministrativo alla riserva legale.
I soci esclusi per i motivi indicati nell’art. 10, lettere b), c), d) e) e f),oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell’eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.
Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.
Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l’insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.
Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.
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ART. 15 – LA PARTECIPAZIONE SOCIALE
La partecipazione sociale del socio cooperatore è rappresentata da quote che non vengono emesse rilasciando la cooperativa ai soci apposita dichiarazione scritta attestante il numero di quote dagli stessi sottoscritte.
Il valore della partecipazione di ciascun socio cooperatore non può essere inferiore al valore minimo, né superiore al valore massimo previsto dall’art. 2525 del Codice Civile.
Le quote sono nominative non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari e non possono essere cedute a terzi o a soci salvo il diritto di recesso ex art. 2530 ult. comma.
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ART. 16 – PATRIMONIO SOCIALE
Il patrimonio della cooperativa è costituito:
1. dal capitale sociale dei soci, che è variabile ed è formato:
2. dall’eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 7;
3. dalla riserva straordinaria;
4. da ogni altro fondo di riserva costituito dall’assemblea e/o previsto per legge;
5. da qualunque liberalità che pervenisse alla cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.
Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all’atto del suo scioglimento della società.
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ART. 17 – RISTORNI
L’assemblea che approva il bilancio delibera, su proposta del consiglio di amministrazione in ordine all’erogazione del ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.
In particolare il ristorno è ripartito esclusivamente tra i soci cooperatori in ragione della qualità e quantità degli scambi mutualistici effettivamente realizzati in conformità con i criteri stabili dall’apposito regolamento. Il regolamento definisce le modalità attraverso le quali la cooperativa individua i soci in favore dei quali eroga il ristorno, in stretta ed esclusiva relazione allo scambio mutualistico.
In ogni caso l’entità della quota da destinare ai ristorni tiene conto del valore della prestazione mutualistica offerta al socio, potendosi ridurre e, al limite, annullarsi quanto più quest’ultima appaia vantaggiosa rispetto ai valori medi di mercato configurandosi in tal caso la fattispecie del ristorno anticipato.
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ART. 18 – ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO
L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Alla fine di ogni esercizio sociale l’Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio, secondo le disposizioni di legge.
Nello stato patrimoniale e nel conto economico devono essere riportati separatamente i dati dell’attività svolta con i soci, distinguendo se presenti le diverse gestioni mutualistiche. Gli amministratori documentano, nella nota integrativa, la condizione di prevalenza, ai sensi dell’articolo 2513 del codice civile. Il bilancio deve essere accompagnato dalla relazione sulla gestione nella quale, in particolare, sono indicati i criteri seguiti dal Consiglio di Amministrazione nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, in conformità con il carattere di cooperativa a mutualità prevalente della società.
Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto della Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio. L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:
L’Assemblea deve, in ogni caso, destinare gli eventuali residui utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili.
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ART. 19 – ORGANI SOCIALI
Sono organi della società cooperativa:
o previsto per legge;
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ART. 20 – CONVOCAZIONE
La convocazione dell’assemblea dei soci deve effettuarsi dal Consiglio di Amministrazione mediante lettera raccomandata A.R., o altro mezzo che garantisca la prova dell’avvenuto ricevimento (come ad esempio: Telefax- E-mail- SMS, pec ecc. da inviarsi all’indirizzo telefonico o di posta elettronica all’uopo indicato dai soci ed annotato a libro soci) inviata 10 (dieci) giorni prima dell’adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l’ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.
In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando sono presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e tutti gli Amministratori e Sindaci, se nominati, sono presenti o informati dell’Assemblea e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.
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ART. 21 – ASSEMBLEA
L’assemblea:
Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all’articolo 19.
L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l’Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un decimo (1/10) dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli Amministratori.
In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre 10 (dieci) giorni dalla data della richiesta.
La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l’Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.
ART. 22 – QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI
In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno la metà dei voti dei soci aventi diritto al voto e delibera con la maggioranza dei voti dei presenti.
In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto e delibera con la maggioranza dei voti presenti.
Per le modifiche riguardanti lo statuto sociale, lo scioglimento della cooperativa o la nomina dei liquidatori l’Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno 2/3 (due terzi) di tutti i soci aventi diritto al voto e delibera con la maggioranza di almeno 2/3 (due terzi) dei voti presenti.
ART. 23 – INTERVENTO – VOTO – RAPPRESENTANZA
Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.
Per le elezioni delle cariche sociali saranno nominati i candidati che avranno riportato il maggior numero di voti, eventualmente la votazione, nei casi in cui ciò sia possibile, potrà avvenire anche per acclamazione.
Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.
Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.
I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all’Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio solo se in regola con il versamento delle quote sottoscritte e di tutti i versamenti sociali e che non sia Amministratore o dipendente come disposto nell’art. 2372 del codice civile.
Ciascun socio non può rappresentare più di 2 soci.
La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.
La delega è sempre revocabile.
ART. 24 – PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA
L'Assemblea è presieduta dal presidente dell’Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.
Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.
ART. 25 – ORGANO DEL CONISGLIO DI AMMINISTRAZIONE
La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 a 9, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.
La maggioranza dei componenti del Consiglio di amministrazione sono scelti tra i soci cooperatori.
Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica.
Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente qualora essi non siano stati nominati dall’Assemblea.
ART. 26 – COMPITI DEGLI AMMINISTRATORI
Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, esclusi solo quelli riservati all’Assemblea dalla legge.
Gli Amministratori possono delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall’art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.
ART. 27 – CONVOCAZIONI E DELIBERAZIONI
Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, ovvero in caso di suo impedimento dal Vice-Presidente, tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.
La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 3 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.
Le adunanze dell’Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.
ART. 28 – INTEGRAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.
Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l’Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.
In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l’Assemblea deve essere convocata d’urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.
ART. 29 – RAPPRESENTANZA
Il presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.
In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice-presidente.
Il Consiglio di Amministrazione potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l’osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.
ART. 30 – NOMINA, COMPOSIZIONE E DURATA
Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all’articolo 2543, comma 1, c.c., la cooperativa procede alla nomina del collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall’assemblea.
L’assemblea nomina il presidente del collegio stesso.
Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall’ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 2399 c.c.
I sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.
Il collegio sindacale deve vigilare sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.
A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all’andamento generale dell’attività sociale.
Nell’espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci -sotto la propria responsabilità ed a proprie spese- possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall’art. 2399, c.c. L’organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.
I sindaci relazionano, in occasione dell’approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.
Il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del cod. civ.
ART. 31 – REVISORE LEGALE DEI CONTI
Il controllo contabile può essere affidato anche ad un revisore contabile ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del cod. civ.
ART. 32 – SCIOGLIMENTO
La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.
Nel caso si verifichi una delle suddette cause di scioglimento, gli amministratori ne daranno notizia mediante iscrizione di una corrispondente dichiarazione presso l’ufficio del registro delle imprese.
Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della cooperativa o deliberato lo scioglimento della stessa, l’assemblea, con le maggioranze previste per le modificazioni dello statuto, disporrà in merito a:
Ai liquidatori potrà essere conferito il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società, conforme alle norme di legge.
La società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con delibera dell’assemblea, assunta con le maggioranze previste per la modifica dello statuto. I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere.
ART. 33 – DEVOLUZIONE PATRIMONIALE
In caso di scioglimento della cooperativa vi è l’obbligo di devoluzione dell’intero patrimonio sociale ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, dedotti nell’ordine:
ART. 34 – CLAUSOLA DI CONCILIAZIONE (MEDIAZIONE)
Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la cooperativa che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l’intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione (mediazione) con gli effetti previsti dal Decreto legislativo del 4 marzo 2010, n. 28 e successive modifiche.
Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, nonché quelle relative alle impugnazioni delle decisioni/delibere dei soci e degli organi sociali.
ART. 35 – REGOLAMENTI
Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell’attività mutualistica, l’organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste per la modifica dello statuto.
ART. 37 – DISPOSIZIONI FINALI
Le clausole mutualistiche previste dall’articolo 2514 c.c. per la qualificazione di cooperativa a mutualità prevalente, e previste nel presente statuto agli artt. 16, 18 e 33 sono inderogabili e devono essere in fatto osservate. Per quanto non è previsto dal presente statuto valgono le norme del vigente codice civile e delle leggi statali e regionali sulla cooperazione.
RORHOF